Convenzione

Art. 4

In vigore dal 6 gen 1993
Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell'esame della domanda, purchè gli interessati lo desiderino. Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l'asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l'asilo è egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non sposato.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990. — Testo vigente | Portale Normativo