Convenzione
Art. 4
In vigore dal 6 gen 1993
Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell'esame della domanda, purchè gli interessati lo desiderino.
Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l'asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni,
non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l'asilo è egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non sposato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-4