Convenzione

Art. 14

In vigore dal 6 gen 1993
1. Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti: le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi nazionali applicabili in materia di asilo; i dati statistici relativi al numero mensile di richiedenti l'asilo e alla loro ripartizione per nazionalità. Essi vengono trasmessi trimestralmente tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne assicura la diffusione agli Stati membri, alla Commissione delle Comunità europee e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. 2. Gli Stati membri possono procedere a reciproci scambi riguardanti: le informazioni di carattere generale sulle nuove tendenze in materia di domande di asilo; le informazioni di carattere generale sulla situazione nei Paesi di origine o di provenienza dei richiedenti l'asilo. 3. Se lo Stato membro che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 desidera che le stesse siano considerate riservate, gli altri Stati membri devono rispettare tale loro carattere.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990. — Testo vigente | Portale Normativo