Convenzione
Art. 17
In vigore dal 6 gen 1993
1. Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un mutamento sostanziale delle circostanze nelle quali è stata conclusa la presente convenzione, detto Stato può rivolgersi al Comitato di cui all' affinché quest'ultimo proponga agli Stati membri misure per far fronte a questa situazione o adotti le revisioni o le modifiche che risulta necessario apportare alla presente convenzione e che entrano in vigore alle condizioni previste all', paragrafo 3.
2. Se al termine di un periodo di sei mesi la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il Comitato, deliberando conformemente all', paragrafo 2, può autorizzare lo Stato membro interessato da questo mutamento a sospendere provvisoriamente l'applicazione delle disposizioni della convenzione; questa sospensione non deve ostacolare il conseguimento delle finalità di cui all' A del trattato che istituisce la Comunità economica europea o contravvenire ad altri obblighi internazionali degli Stati membri.
3. Durante la sospensione di cui al paragrafo 2 il Comitato, se non ha ancora raggiunto un accordo, prosegue i suoi lavori allo scopo di rivedere le disposizioni della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-17