Convenzione

Art. 22

In vigore dal 6 gen 1993
1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo dell'Irlanda. 2. Il governo dell'Irlanda notifica ai governi degli altri Stati membri il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di ratificazione. 3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato firmatario che espleterà per ultimo tale formalità. Lo Stato depositario degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione informa gli Stati membri della data di entrata in vigore della presente convenzione. FATTO a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, a Roma, addì sette dicembre millenovecentonovanta e a Lussemburgo, addì tredici giugno millenovecentonovantuno, in esemplare unico, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, protoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo d'Irlanda che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno degli altri Stati membri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-22

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