Art. 30
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
In vigore dal 18 feb 1992
Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-05;104#art-30