Art. 36

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

In vigore dal 8 ago 2009
Aggravamento delle sanzioni penali 1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonchè i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonchè dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
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