Art. 31

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

In vigore dal 19 mag 2000
Riserva di alloggi 1. All', primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie". 2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136 . 3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136 . 4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136 .
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