Art. 34

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

In vigore dal 18 feb 1992
Protesi e ausili tecnici 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con hand- icap fisico o sensoriale. Nota all': - Il testo dell'art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978 già citata è il seguente: "Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle protesi e i criteri per la sua revisione periodica".
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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104#art-34

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