Art. 30 · LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 30

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

In vigore dal 18 feb 1992
Partecipazione 1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
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