Art. 9
LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59
In vigore dal 22 feb 1992
Rimborso del sovrapprezzo
1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'.
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