Art. 3

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

In vigore dal 29 giu 1999
Quote e azioni 1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall', primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro 2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1. 3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.
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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59 (Art. 3 Nuove norme in materia di società cooperative.) — Testo vigente | Portale Normativo