Art. 17
LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59
In vigore dal 22 feb 1992
Gestione commissariale
1. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:
"In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richiede, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".
Storico versioni
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