Art. 17

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

In vigore dal 22 feb 1992
Gestione commissariale 1. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente: "In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richiede, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".
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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59 (Art. 17 Nuove norme in materia di società cooperative.) — Testo vigente | Portale Normativo