Art. 17 · LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

Art. 17

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

In vigore dal 22 feb 1992
Gestione commissariale 1. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente: "In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richiede, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".
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