Art. 8
LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59
In vigore dal 22 feb 1992
Distribuzione degli utili
1. L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2536 (Distribuzione degli utili). -
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici".
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