Art. 8

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

In vigore dal 22 feb 1992
Distribuzione degli utili 1. L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici".
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