Art. 6
LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59
In vigore dal 22 feb 1992
Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3.
3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.
5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.
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