Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 24 gen 1992
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) l'espressione "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, a seconda dei casi, la Repubblica italiana o la Repubblica francese; l'espressione "entrambi gli Stati" designa la Repubblica italiana e la Repubblica francese; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonché, al di là di esso, le zone sulle quali, in virtù della propria legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti; c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese ivi compreso il mare territoriale e, al di là di esso, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica francese ha dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato; h) il termine "nazionali" designa; i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato; ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato; i) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. (ii) per quanto concerne la Francia, il Ministro del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato; 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-3

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