Definizione data dalla norma indicata.
i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese ivi compreso il mare territoriale e, al di là di esso, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica francese ha dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti
Fonte: l-1992-01-07-20 — art. c-3 →