Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 24 gen 1992
CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-1