Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 24 gen 1992
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia), qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia: I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; III) l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). b) per quanto concerne la Francia: I) l'imposta sul reddito (l'impot sur le revenu); II) l'imposta sulle società (l'impot sur les societes); III) l'imposta di solidarietà sul patrimonio (impot de solidaritè sur la fortune); IV) le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari (les taxes assises sur le montant global des zalaires); V) la tassa professionale (la taxe professionelle); comprese le trattenute, ritenute alla fonte ed acconti calcolati su dette imposte; (qui di seguito indicate quali "imposta francese"); 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la data di firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-2

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