Art. 12
LEGGE 25 agosto 1991, n. 287
In vigore dal 18 set 1991
Regolamento di esecuzione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.
2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all':
- Per il contenuto dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda in nota all'.
Storico versioni
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