Art. 12 · LEGGE 25 agosto 1991, n. 287

Art. 12

LEGGE 25 agosto 1991, n. 287

In vigore dal 18 set 1991
Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi. 2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all': - Per il contenuto dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda in nota all'.
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