Art. 10
LEGGE 25 agosto 1991, n. 287
In vigore dal 14 set 2012
Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la
segnalazione certificata di inizio di attività
, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell' per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. (3)
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell', comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.
Storico versioni
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