Art. 8
LEGGE 25 agosto 1991, n. 287
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 25 agosto 1991, n. 287
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Il sindaco stabilisce i limiti minimi e massimi di orario per i pubblici esercizi del comune, potendo differenziarli in base alle zone. L'esercente può scegliere di ritardare l'apertura o anticipare la chiusura fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo, e può effettuare una pausa intermedia fino a due ore consecutive. L'orario scelto deve essere comunicato in anticipo al comune ed esposto al pubblico con un cartello ben visibile. Per garantire il servizio, soprattutto in estate, il sindaco può inoltre predisporre programmi di apertura per turno, che gli esercenti devono segnalare al pubblico con almeno venti giorni di anticipo.
La norma disciplina e coordina gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi per garantire idonei livelli di servizio alla collettività e ai turisti, tutelando al contempo le esigenze locali e la flessibilità gestionale degli esercenti.
Si applica ai sindaci dei comuni e agli esercenti di pubblici esercizi, ad eccezione di quelli specificamente esclusi dall'articolo 3, comma 6.
Il titolare di un bar in centro storico decide di aprire alle 08:00 anziché alle 07:00 (orario minimo comunale) e di fare una pausa pomeridiana dalle 13:00 alle 15:00. Prima di applicare questo schema, invia la comunicazione formale al comune e affigge il cartello con gli orari sulla vetrina del locale. Durante l'estate, se inserito nei turni predisposti dal sindaco, espone anche il calendario di servizio con almeno venti giorni di anticipo.
Obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente l'orario adottato al comune e di esporre un cartello ben visibile al pubblico; obbligo di esporre i turni di apertura con almeno venti giorni di anticipo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.