Orario di attività
1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonchè le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.
2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consec- utive.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.
5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonchè le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287#art-8
In sintesi
Il sindaco stabilisce i limiti minimi e massimi di orario per i pubblici esercizi del comune, potendo differenziarli in base alle zone. L'esercente può scegliere di ritardare l'apertura o anticipare la chiusura fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo, e può effettuare una pausa intermedia fino a due ore consecutive. L'orario scelto deve essere comunicato in anticipo al comune ed esposto al pubblico con un cartello ben visibile. Per garantire il servizio, soprattutto in estate, il sindaco può inoltre predisporre programmi di apertura per turno, che gli esercenti devono segnalare al pubblico con almeno venti giorni di anticipo.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina e coordina gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi per garantire idonei livelli di servizio alla collettività e ai turisti, tutelando al contempo le esigenze locali e la flessibilità gestionale degli esercenti.
A chi si applica
Si applica ai sindaci dei comuni e agli esercenti di pubblici esercizi, ad eccezione di quelli specificamente esclusi dall'articolo 3, comma 6.
Esempio pratico
Il titolare di un bar in centro storico decide di aprire alle 08:00 anziché alle 07:00 (orario minimo comunale) e di fare una pausa pomeridiana dalle 13:00 alle 15:00. Prima di applicare questo schema, invia la comunicazione formale al comune e affigge il cartello con gli orari sulla vetrina del locale. Durante l'estate, se inserito nei turni predisposti dal sindaco, espone anche il calendario di servizio con almeno venti giorni di anticipo.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente l'orario adottato al comune e di esporre un cartello ben visibile al pubblico; obbligo di esporre i turni di apertura con almeno venti giorni di anticipo.
Domande frequenti
L'esercente può variare liberamente l'orario di apertura e chiusura rispetto all'orario minimo comunale?Sì, può posticipare l'apertura o anticipare la chiusura fino a un massimo di un'ora rispetto al minimo fissato e può fare una chiusura intermedia fino a due ore consecutive.
Quali formalità deve rispettare l'esercente riguardo all'orario adottato?Ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'orario al comune e di esporlo al pubblico in modo ben visibile tramite un apposito cartello.
Come funzionano i turni di apertura estivi?Sono predisposti dal sindaco sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori, e gli esercenti devono comunicarli al pubblico esponendo un cartello ben visibile con almeno venti giorni di anticipo.