Art. 4

LEGGE 25 agosto 1991, n. 287

In vigore dal 8 mag 2010
Revoca dell'autorizzazione 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 . 2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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