Art. 37
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-37
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La disposizione vieta in modo assoluto di sottoporre i minori di diciotto anni a tortura, trattamenti crudeli o degradanti, pena di morte ed ergastolo senza possibilità di rilascio. L'arresto o la detenzione di un fanciullo possono avvenire solo secondo la legge, come misura di estrema risorsa e per il minor tempo possibile. Il minore privato della libertà deve essere trattato con umanità, tenuto separato dagli adulti (salvo diverso interesse del fanciullo stesso) e mantenere i contatti con la famiglia. Infine, gli viene garantito l'accesso rapido a un'assistenza legale o adeguata e il diritto di contestare la detenzione davanti a un'autorità o tribunale imparziale per ottenere una decisione rapida.
La norma mira a tutelare i minori da torture, pene inumane e detenzioni arbitrarie, garantendo la dignità e specifici diritti di difesa e contatto familiare in caso di privazione della libertà.
Si applica agli Stati parti, chiamati a vigilare, e a tutti i fanciulli (persone di età inferiore a diciotto anni).
Un ragazzo di diciassette anni viene arrestato dalle autorità per un reato: la sua detenzione viene disposta solo come ultima risorsa e per la durata più breve possibile. Durante il periodo di custodia, il giovane viene alloggiato separatamente dai detenuti adulti, gli viene garantita l'assistenza legale immediata e gli è consentito ricevere visite e corrispondenza dalla propria famiglia.
Gli Stati parti hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dei divieti e garantire che la privazione della libertà sia conforme alla legge, costituisca ultima risorsa, duri il minor tempo possibile, assicuri la separazione dagli adulti, il contatto con la famiglia, l'assistenza legale e una decisione sollecita del tribunale sulla legalità della detenzione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.