Convenzione

Art. 37

In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nè la pena capitale nè l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni; b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere affettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali; d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere repidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-37

In sintesi

La disposizione vieta in modo assoluto di sottoporre i minori di diciotto anni a tortura, trattamenti crudeli o degradanti, pena di morte ed ergastolo senza possibilità di rilascio. L'arresto o la detenzione di un fanciullo possono avvenire solo secondo la legge, come misura di estrema risorsa e per il minor tempo possibile. Il minore privato della libertà deve essere trattato con umanità, tenuto separato dagli adulti (salvo diverso interesse del fanciullo stesso) e mantenere i contatti con la famiglia. Infine, gli viene garantito l'accesso rapido a un'assistenza legale o adeguata e il diritto di contestare la detenzione davanti a un'autorità o tribunale imparziale per ottenere una decisione rapida.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i minori da torture, pene inumane e detenzioni arbitrarie, garantendo la dignità e specifici diritti di difesa e contatto familiare in caso di privazione della libertà.

A chi si applica

Si applica agli Stati parti, chiamati a vigilare, e a tutti i fanciulli (persone di età inferiore a diciotto anni).

Esempio pratico

Un ragazzo di diciassette anni viene arrestato dalle autorità per un reato: la sua detenzione viene disposta solo come ultima risorsa e per la durata più breve possibile. Durante il periodo di custodia, il giovane viene alloggiato separatamente dai detenuti adulti, gli viene garantita l'assistenza legale immediata e gli è consentito ricevere visite e corrispondenza dalla propria famiglia.

Adempimenti e conseguenze

Gli Stati parti hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dei divieti e garantire che la privazione della libertà sia conforme alla legge, costituisca ultima risorsa, duri il minor tempo possibile, assicuri la separazione dagli adulti, il contatto con la famiglia, l'assistenza legale e una decisione sollecita del tribunale sulla legalità della detenzione.

Domande frequenti

È possibile condannare a morte o all'ergastolo ostativo una persona per reati commessi prima dei diciotto anni?No, il testo stabilisce espressamente che né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio possono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni.
A quali condizioni un minore può essere arrestato o trattenuto?L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento devono avvenire in conformità alla legge, devono essere utilizzati solo come misura di ultima risorsa e devono avere la durata più breve possibile.
Quali diritti spettano al minore privato della propria libertà?Ha diritto a essere trattato con umanità e rispetto della dignità, a restare separato dagli adulti (salvo suo interesse preminente), a comunicare con la famiglia, ad accedere rapidamente a un'assistenza giuridica adeguata e a contestare la legalità della misura davanti a un tribunale o autorità imparziale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo