Convenzione

Art. 33

In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legis- lative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo