Convenzione

Art. 30

In vigore dal 12 giu 1991
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-30

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