Convenzione

Art. 30

In vigore dal 12 giu 1991
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-30

In sintesi

La disposizione stabilisce che i minori che fanno parte di minoranze etniche, religiose o linguistiche, oppure di origine autoctona, godono di specifici diritti fondamentali. In particolare, a nessun fanciullo appartenente a queste realtà può essere negato il diritto di vivere la propria cultura. Inoltre, gli è pienamente garantita la facoltà di professare e praticare liberamente la propria fede religiosa. Infine, la norma assicura la possibilità di utilizzare la propria lingua d'origine in condivisione con gli altri membri della comunità.

Perché esiste questa norma

La norma intende tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica dei minori appartenenti a minoranze o di origine autoctona negli Stati in cui risiedono.

A chi si applica

Si applica ai fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche presenti negli Stati.

Esempio pratico

Un minore appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta all'interno di uno Stato desidera parlare la propria lingua madre con i compagni e i membri della propria comunità. In base alla norma, non gli può essere impedito di fare uso di tale lingua o di partecipare alle relative attività culturali.

Domande frequenti

A quali categorie di minori fa riferimento la disposizione?La norma si riferisce espressamente ai fanciulli di origine autoctona e a quelli che appartengono a minoranze etniche, religiose o linguistiche.
È possibile impedire a un fanciullo di praticare la propria religione?No, il testo stabilisce chiaramente che il fanciullo non può essere privato del diritto di professare e praticare la propria religione.
Il fanciullo può esercitare i propri diritti culturali e linguistici insieme ad altri?Sì, il testo tutela espressamente il diritto di avere una vita culturale e di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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