Art. 30
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-30
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La disposizione stabilisce che i minori che fanno parte di minoranze etniche, religiose o linguistiche, oppure di origine autoctona, godono di specifici diritti fondamentali. In particolare, a nessun fanciullo appartenente a queste realtà può essere negato il diritto di vivere la propria cultura. Inoltre, gli è pienamente garantita la facoltà di professare e praticare liberamente la propria fede religiosa. Infine, la norma assicura la possibilità di utilizzare la propria lingua d'origine in condivisione con gli altri membri della comunità.
La norma intende tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica dei minori appartenenti a minoranze o di origine autoctona negli Stati in cui risiedono.
Si applica ai fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche presenti negli Stati.
Un minore appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta all'interno di uno Stato desidera parlare la propria lingua madre con i compagni e i membri della propria comunità. In base alla norma, non gli può essere impedito di fare uso di tale lingua o di partecipare alle relative attività culturali.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.