Convenzione

Art. 35

In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-35

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