Convenzione
Art. 35
In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-35