Convenzione
Art. 25
In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-25