Art. 25
Convenzione

Art. 25

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In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-25