Convenzione

Art. 42

In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-42

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Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo