Convenzione
Art. 42
42 / 54In vigore dal 12 giu 1991
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-42