Convenzione
Art. 41
In vigore dal 12 giu 1991
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-05-27;176#art-c-41