Accordo
Art. 62
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 27 feb 1991
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto entra in vigore al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari le cui sottoscrizioni iniziali di cui all'allegato A rappresentano nel loro insieme almeno due terzi del totale delle sottoscrizioni, ivi compresi almeno 2 paesi dell'Europa Centrale e Orientale elencati nell'allegato A.
2. Se il presente Statuto non è entrato in vigore entro il 31 marzo 1991, il Depositario può convocare una conferenza dei futuri membri interessati per stabilire le azioni future e decidere una nuova data entro la quale gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno esssere depositati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-62