Accordo
Art. 62
62 / 63ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 27 feb 1991
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto entra in vigore al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari le cui sottoscrizioni iniziali di cui all'allegato A rappresentano nel loro insieme almeno due terzi del totale delle sottoscrizioni, ivi compresi almeno 2 paesi dell'Europa Centrale e Orientale elencati nell'allegato A.
2. Se il presente Statuto non è entrato in vigore entro il 31 marzo 1991, il Depositario può convocare una conferenza dei futuri membri interessati per stabilire le azioni future e decidere una nuova data entro la quale gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno esssere depositati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-62