Accordo

Art. 58

ARBITRATO

In vigore dal 27 feb 1991
ARBITRATO In caso di controversia insorta tra la Banca ed un membro che abbia cessato di essere tale, o tra la Banca ed un qualsiasi membro dopo che sia stasta decisa la cessazione delle operazioni della Banca, tale controversia è sottoposta all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dalla Banca, uno dal membro o ex-membro interessato e il terzo, a meno che le parti non stabiliscano diversamente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o da altra autorità indicata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Un voto a maggioranza degli arbitri è sufficiente per una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha pieno potere di decidere su tutte le questioni procedurali in qualunque caso vi sia disaccordo tra le parti a tale proposito.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-58

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