Accordo
Art. 56
EMENDAMENTI
In vigore dal 27 feb 1991
EMENDAMENTI
1. Ogni proposta di emendare il presente Statuto, da parte di un membro di un Governatore o del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori che sottopone la proposta all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se accettano l'emendamento proposto. Quando almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa Centrale e Orientale elencati nell'allegato A) che rappresentano almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri hanno accettato l'emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: (i) è necessario l'accordo di tutti i membri per qualsiasi emendamento che modifichi:
(a) il diritto a ritirarsi dalla Banca;
(b) i diritti relativi all'acquisto di quote di capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articlo 5 del presente Statuto;
(c) le limitazioni della responsabilità ai sensi del paragrafo 7
dell' del presente Statuto; e
(d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli del presente Statuto;
(ii) è necessario l'accordo di almeno tre quarti dei membri che rappresentano almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale dei membri per qualsiasi emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell' del presente Statuto.
Quando si sono verificate tutte le condizioni necessarie per accettare l'emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri.
3. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri tre media dalla data della comunicazione formale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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