Accordo

Art. 8

PAESI BENEFICIARI ED USO DELLE RISORSE

In vigore dal 27 feb 1991
PAESI BENEFICIARI ED USO DELLE RISORSE 1. Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni stabilite, rispettivamente, negli del presente Statuto. 2. La Banca può condurre le sue operazioni in quei paesi dell'Europa Centrale e Orientale che procedono costantemente verso forme di economia di mercato, incoraggino l'iniziativa privata ed imprenditoriale ed applicano, con provvedimenti concreti o in modo diverso, i principi fissati nell' del presente Statuto. 3. Nei casi in cui un membro attui politiche incompatibili con l' del presente Statuto, o in circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione giudicherà se l'accesso da parte di quel membro alle risorse della Banca debba essere sospeso o altrimenti modificato e può esprimere raccomandazioni in proposito al Consiglio dei Governatori. Qualsiasi decisione su tali questioni è presa dal Consiglio dei Governatori con la maggioranza di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano i tre quarti del potere di voto totale dei membri. 4. (i) Ogni potenziale paese beneficiario può chiedere che la Banca limiti l'accesso alle risorse a determinati fini per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto. Tale richiesta farà immediatamente parte integrante del presente Statuto. (ii) Durante tale periodo: (a) la Banca fornirà a tale Paese, e alle imprese nel suo territorio, su loro richiesta, assistenza tecnica ed altri tipi di assistenza finalizzati a finanziare il settore privato, facilitare il passaggio delle imprese statali alla proprietà e al controllo privato, ed assistere le imprese che operano in modo concorrenziale e si avviano ad operare secondo i principi dell'economia di mercato, nei limiti delle percentuali stabilite nel paragrafo 3 dell' del presente Statuto; (b) l'importo globale di ogni tipo di assistenza fornita non potrà superare l'ammontare totale pagato in contanti e promissory-notes da parte di quel Paese per le sue azioni. (iii) Al termine di questo periodo, la decisione di consentire a tale Paese l'accesso oltre i limiti specificati nei sottoparagrafi (a) e (b) dovrà essere presa dal Consiglio dei Governatori con la maggioranza di almeno tre quarti dei Governatori che rappresentano almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale dei membri.
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