Accordo

Art. 9

OPERAZIONI ORDINARIE E SPECIALI

In vigore dal 27 feb 1991
OPERAZIONI ORDINARIE E SPECIALI Le operazioni della Banca consistono in operazioni ordinarie, finanziate con le risorse del capitale ordinario, di cui all' del presente Statuto, e operazioni speciali finanziate con risorse dei Fondi Speciali, di cui all' del presente Statuto. I due tipi di operazioni possono essere combinati.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-9

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