Accordo

Art. 7

RISORSE DEL CAPITALE ORDINARIO

In vigore dal 27 feb 1991
RISORSE DEL CAPITALE ORDINARIO Nel presente Statuto il termine "risorse del capitale ordinario" comprende quanto segue: (i) il capitale autorizzato dalla Banca, comprensivo delle azioni versate e di quelle non versate, sottoscritto ai sensi dell' del presente Statuto; (ii) la raccolta effettuata dalla Banca in virtù dei poteri a lei conferiti nel sottoparagrafo (i) dell' del presente Statuto, cui è applicabile l'impegno di richiesta previsto nel paragrafo 4 dell' del presente Statuto; (iii) i fondi ricevuti come rimborso di prestiti o garanzie ed i proventi derivanti dalla liquidazione di investimenti azionari effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente articolo; (iv) il reddito derivante da prestiti ed investimenti azionari, effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente articolo ed il reddito derivante da concessioni di garanzie e da operazioni di underwriting non facenti parte delle operazioni speciali della Banca; e (v) ogni altra somma o reddito ricevuto dalla Banca che non faccia parte delle risorse dei Fondi Speciali di cui all' del presente Statuto.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-7

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