Accordo
Art. 53
ESENZIONE DALLE IMPOSTE
In vigore dal 27 feb 1991
ESENZIONE DALLE IMPOSTE
1. Nella sfera delle attività ufficiali la Banca, con i suoi beni, il patrimonio e il reddito è esente da qualsiasi imposta diretta.
2. Quando gli acquisti o i servizi di notevole valore necessari per l'esercizio delle attività ufficiali della Banca vengono effettuati o usati dalla Banca e quando il prezzo di tale acquisti o servizi comprende imposte o dazi, il membro che ha percepito le imposte o i dazi deve adottare le misure appropriate per garantirne l'esenzione se tali imposte o dazi sono identificabili, o provvedere al loro rimborso.
3. I beni importati dalla Banca e necessari per l'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e dazio d'importazione e da qualsiasi restrizione e divieto d'importazione.
Parimenti, i beni esportati dalla Banca e necessari per l'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e dazio d'esportazione e da qualsiasi restrizione e divieto d'esportazione.
4. I beni acquistati o importati ed esentati ai sensi del presente articolo non possono essere venduti, noleggiati, prestati o distribuiti dietro pagamento o a titolo gratuito se non conformente con le condizioni stabilite dai membri che hanno accordato le esenzioni o i rimborsi.
5. Le clausole del presente articolo non si applicano alle imposte o ai dazi che abbiano valore di corrispettivo per servizi pubblici.
6. Gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari e gli impiegati della Banca sono assoggettati ad una imposta interna, a beneficio della Banca, sui salari e gli emolumenti pagati dalla Banca stessa, alle condizioni stabilite e secondo le norme adottate dal Consiglio dei Governatori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Dalla data in cui tale imposta viene applicata, i salari e gli emolumenti sono esenti dalla imposta nazionale sul reddito. I membri comunque possono tener conto degli stipendi e degli emolumenti esenti quando valutano l'ammontare delle imposte da applicare al reddito derivante di altre fonti.
7. Malgrado le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, un membro può depositare, insieme al suo atto di ratifica, accettazione o approvazione, la dichiarazione che intende mantenere per sè, per le sue suddivisioni politiche o per le sue autorità locali il diritto di tassare stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca ai cittadini o connazionali di tale paese membro. La Banca è esente da qualsiasi obbligo circa il pagamento, la ritenuta o l'esazione di tali imposte. La Banca non effettua alcun rimborso per tali imposte.
8. Il paragrafo 6 del presente articolo non si applica alle pensioni e alle rendite pagate dalla Banca.
9. Sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, ivi compresi i dividendi o gli interessi che ne derivano, e quale che ne sia il detentore, non può essere percepita alcuna imposta:
(i) che sia discriminatoria nei confronti di tali obbligazioni o
titoli solo per il fatto che sono emessi dalla Banca, ovvero
(ii) la cui sola base giuridica sia il luogo o la divisa di emissione, di regolamento o di pagamento, oppure l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro della Banca.
1. Sulle obbligazioni o titoli garantiti dalla Banca, ivi compresi i dividendi o gli interessi che ne derivano, e quale che ne sia il detentore, non può essere percepita alcuna imposta:
(i) che sia discriminatoria nei confonti di tali obbligazioni o titoi
solo per il fatto che la garanzia è concessa dalla Banca, ovvero
(ii) la cui sola base giuridica sia l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro della Banca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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