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Art. 49
LIBERTÀ DELLE ATTIVITÀ DA RESTRIZIONI
In vigore dal 27 feb 1991
LIBERTÀ DELLE ATTIVITÀ DA RESTRIZIONI
Nella misura necessaria per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni della Banca, e fatte salve le disposizioni del presente Statuto, tutte le proprietà e le attività della Banca devono essere libere da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura.
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