Art. 49 · LIBERTÀ DELLE ATTIVITÀ DA RESTRIZIONI
Accordo

Art. 49

49 / 63

LIBERTÀ DELLE ATTIVITÀ DA RESTRIZIONI

In vigore dal 27 feb 1991
LIBERTÀ DELLE ATTIVITÀ DA RESTRIZIONI Nella misura necessaria per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni della Banca, e fatte salve le disposizioni del presente Statuto, tutte le proprietà e le attività della Banca devono essere libere da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-49