Accordo

Art. 50

PRIVILEGI PER LE COMUNICAZIONI

In vigore dal 27 feb 1991
PRIVILEGI PER LE COMUNICAZIONI Alle comunicazioni ufficiali della Banca deve essere accordato da ciascun membro il medesimo trattamento che esso accorda alle comunicazioni ufficiali di qualsiasi altro membro.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-50

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