Art. 1

In vigore dal 27 feb 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo adottato a Parigi il 29 maggio 1990.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo