Art. 4
In vigore dal 30 ago 1994
1. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all', comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell', paragrafo 2, dell'accordo medesimo.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 1994, N. 516, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1994, N. 598.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-rd-4