Accordo
Art. 34
DEPOSITARI E CANALI DI COMUNICAZIONE
In vigore dal 27 feb 1991
DEPOSITARI E CANALI DI COMUNICAZIONE
1. Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto che può essere concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attività della Banca.
2. Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la banca può comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-34