Accordo

Art. 39

REGOLAMENTO DEI CONTI CON GLI EX MEMBRI

In vigore dal 27 feb 1991
REGOLAMENTO DEI CONTI CON GLI EX MEMBRI 1. Dopo la data in cui un membro cessa di essere tale, lo stesso rimane responsabile per le sue obbligazioni dirette verso la Banca e per quelle accessorie fino a quando rimane in essere una parte dei prestiti, degli investimenti azionari e delle garanzie contratti prima che cessasse di essere membro; ma non incorre in passività relativa a prestiti, investimenti e garanzie che la Banca abbia contratto successivamente, e non partecipa alle entrate nè contribuisce alle spese della Banca. 2. Quando un membro cessa di essere tale, la Banca predispone il riacquisto delle azioni di detto membro come parte dei regolamenti dei conti con tale membro conformemente alle disposizioni del presente Statuto. Per tale operazione, il prezzo di riacquisto delle azioni è pari al valore indicato dai libri della Banca alla data della cessazione della partecipazione, con il prezzo di acquisto originale di ciascuna azione quale valore massimo. 3. Il pagamento delle azioni riacquistate dalla Banca ai sensi del presente articolo è regolato dalle seguenti condizioni: (i) qualsiasi somma dovuta all'ex-membro per le sue azioni è trattenuta fino a quando l'ex-membro, la sua banca centrale, una delle sue agenzie o ente strumentale rimangono in debito verso la Banca, in quanto beneficiari o garantiti, e tale somma può essere utilizzata, a facoltà della Banca, a fronte di ognuna di tali obbligazioni giunta a scadenza. Nessuna somma può essere trattenuta a fronte dele obbligazioni del membro derivanti dalle azioni sottoscritte conformemente ai paragrafi 4, 5 e 7 dell' del presente Statuto. In ogni caso nessuna somma dovuta ad un membro per le sue azioni può essere pagata prima di sei mesi dalla data in cui il membro cessa di essere tale; (ii) i pagamenti per le azioni possono essere fatti di volta in volta, alla consegna di queste da parte dell'ex membro, nella misura in cui la somma dovuta quale prezzo di riacquisto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo eccede l'ammontare globale delle obbligazioni derivanti da prestiti, investimenti azionari e garanzie di cui al sottoparagrafo (i) del presente paragrafo, finché l'ex membro non abbia ricevuto il prezzo totale di riacquisto; (iii) i pagamenti sono effettuati alle condizioni, nelle divise interamente convertibili, compreso l'ECU, e alle date stabilite dalla Banca; e (iv) se la Banca subisce perdite in relazione a qualsiasi garanzia, partecipazione in prestiti o prestiti in essere alla data in cui il membro abbia cessato di essere tale, o se una perdita netta è subita dalla Banca su un investimento azionario detenuto in tale data e l'ammontare di tali perdite eccede l'ammontare delle riserve accantonate a fronte di perdite alla data in cui il membro cessa di essere tale, l'ex-membro deve rimborsare, su richiesta, una somma pari all'ammontare del quale sarebbe stato ridotto il prezzo di riacquisto delle sue azioni se le perdite fossero state prese in considerazione al tempo della determinazione del prezzo di riacquisto. Inoltre, l'ex membro rimane soggetto a qualsiasi richiesta per sottoscrizioni non pagate ai sensi del paragrafo 4 dell' del presente Statuto, nella misura in cui gli sarebbe stato richiesto di rispondere se si fosse verificata una svalutazione del capitale e la richiesta fosse stata fatta al tempo della determinazione del prezzo di riacquisto delle sue azioni. 4. Se la Banca cessa le proprie operazioni ai sensi dell' del presente Statuto entro sei mesi dalla data in cui è cessata la partecipazione di un membro, tutti i diritti di tale ex-membro sono stabiliti ai sensi delle disposizioni degli del presente Statuto.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-39

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