Accordo
Art. 40
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI
In vigore dal 27 feb 1991
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI
In caso di emergenza, il Consiglio di Amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti, garanzie, sottoscrizioni, assistenza tecnica ed investimenti azionari in attesa di un ulteriore esame ed azione da parte del Consiglio dei Governatori.
Storico versioni
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