Art. 40 · SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI
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Art. 40

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SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI

In vigore dal 27 feb 1991
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI In caso di emergenza, il Consiglio di Amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti, garanzie, sottoscrizioni, assistenza tecnica ed investimenti azionari in attesa di un ulteriore esame ed azione da parte del Consiglio dei Governatori.
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